Nell’ambito degli strumenti normativi previsti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il Regolamento è senza dubbio la misura maggiormente penetrante negli ordinamenti dei singoli Stati membri.
Come infatti sancisce l’articolo 288 TFUE, il Regolamento ha tre caratteristiche precipue: anzitutto esso ha portata generale, inerendo non soltanto agli Stati, ma a tutti i soggetti giuridici dell’Unione; è inoltre obbligatorio in tutte le sue parti, vincolando gli Stati sia sotto il profilo delle finalità, sia dal punto di vista dei mezzi da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi; infine è direttamente applicabile, sebbene spesso si renda necessario adottare una misura di esecuzione interna.
La decisione di usare un siffatto strumento legislativo, per disciplinare una determinata materia, esprime la consapevolezza del legislatore di trovarsi dinnanzi ad un tema di notevole rilevanza, tale da necessitare di una protezione che soltanto il Regolamento può garantire. Al tempo stesso, i policy makers, con tale scelta, dimostrano di attribuire al tema in questione un valenza comunitaria, tale da richiedere un approccio sovranazionale, che ha come effetto sostanziale quello di omogeneizzare gli impianti normativi dei singoli Stati.
Il rilievo attribuito alla materia disciplinata dal Regolamento è altresì dimostrata dal vincolo di applicazione che in esso è contenuto e dalle conseguenze che comporterebbe un mancato adeguamento, in termini di attivazione di un procedimento di infrazione ai danni dello Stato inadempiente.
Tutte le caratteristiche appena descritte concorrono a determinare un rapporto direttamente proporzionale, in termini di rilevanza, tra la materia oggetto della disciplina e l’atto normativo regolatore, di cui è esempio lampante il Regolamento (ue) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
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